Art. 19.
(Sanità di montagna).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane con particolare riferimento alle aree ad alta specificità montana. Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la citata Conferenza relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.
      3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle ASL operanti nei comuni ad alta specificità montana.
      4. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito delle strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis,

 

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del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      5. Il Ministro dell'università e della ricerca può prevedere, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, la concessione di assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nell'ambito di strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.